Descrizione
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l’acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.
Cittadinanza italiana per stranieri residenti in Italia
1. Riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza per filiazione di persona maggiorenne (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.
3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1992)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.
5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
– allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
– al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
– all’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
– allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
– allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
– allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.
Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt. 5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992: concessione per matrimonio, concessione per residenza), è necessario rivolgersi alla Prefettura di Roma (per informazioni consultare il sito della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Roma).
La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l’interessato può rendere il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
Cittadinanza italiana in base a leggi speciali
- DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE DURANTE LA II GUERRA MONDIALE – Legge 124/2006
- DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEI TERRITORI EX ITALIANI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE – Legge 124/2006
- E’ previsto l’acquisto della cittadinanza italiana per i connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e per i loro discendenti (Trattato di Osimo e Parigi).