Voto italiani residenti all’estero

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AIRE

Data:

06 Luglio 2023

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Descrizione

Chi può votare all’estero: solo gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all’estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all’estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche). Cos’è l’Aire: è una Anagrafe parallela a quella presente in tutti i comuni d’Italia ed è coogestita dal Ministero dell’Interno, dalle Ambasciate/Consolati italiani presenti all’estero e dai Comuni di residenza italiani. In sintesi hanno diritto ad essere iscritti all’AIRE tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per motivi di lavoro, studio ecc. per un periodo superiore a dodici mesi; le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita; le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero. Come ci si iscrive all’Aire: l’iscrizione all’AIRE può avvenire in due modi:

  • recandosi presso l’Ufficio consolare/ambasciata competente territorialmente e fornire al funzionario incaricato le notizie anagrafiche indicate nel modello denominato Cons 01. Successivamente l’Ufficio consolare/ambasciata invierà detto modulo al Comune italiano di residenza;
  • presentandosi direttamente all’Ufficio AIRE del proprio Comune Italiano di residenza nel momento in cui si decide di trasferire all’estero la propria residenza, compilando l’apposito modulo. Sarà cura dell’Ufficio AIRE comunale inoltrare al Consolato/Ambasciata competente territorialmente la richiesta di iscrizione AIRE.

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all’estero (AIRE) può votare:

  • Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all’AIRE residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all’estero in uno Stato fuori dall’Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
  • Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell’Ufficio elettorale comunicare all’elettore residente all’estero, mediante l’invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.
  • Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, l’uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all’AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni); una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l’elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all’Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.

Opzione per il voto in Italia. In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni (comizi elettorali). Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l’Ufficio elettorale di Monte Porzio Catone invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
Agevolazioni di viaggio. Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso fino al 75% del costo del biglietto di viaggio previa adesione delle compagnie (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo). Si tratta degli elettori residenti in Pesi in cui: N.B. Tutti gli elettori che non hanno optano per il voto in Italia obbligatoriamente devono votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

  • non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
  • non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
  • la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
  • Per ottenere il rimborso, l’elettore deve presentare un’apposita richiesta all’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).

N.B. Tutti gli elettori che non hanno optano per il voto in Italia obbligatoriamente devono votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 06/11/2023, 17:41