Pubblicazioni di matrimonio

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Matrimonio

Data:

06 Luglio 2023

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Descrizione

Di che cosa si tratta
La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione all’albo on line sul sito web del Comune, per un periodo di otto giorni consecutivi, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertarsi che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di sposarsi affinché, in presenza di impedimenti, possano essere presentate opposizioni.

Modalità

La richiesta delle pubblicazioni viene fatta dai futuri sposi o da uno di essi, almeno due mesi prima della data fissata per il matrimonio, dinanzi all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di entrambi o di uno degli sposi, nel caso in cui essi siano residenti in Comuni diversi. L’ufficiale di Stato Civile richiederà d’ufficio le pubblicazioni nell’altro Comune. I futuri sposi rendono congiuntamente le dichiarazioni prescritte e firmano un apposito verbale. Non occorrono più i testimoni.

Le pubblicazioni civili di matrimonio sono necessarie anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili (in questo caso gli sposi devono produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco o Ministro di culto).

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di residenza per almeno otto giorni consecutivi, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta per il Parroco o altro Ministro di culto.

Se entrambi gli sposi sono stranieri e non sono residenti in Italia, non occorrono le pubblicazioni, pertanto essi dovranno, con congruo anticipo, prendere contatti con l’ufficiale di Stato Civile e concordare la consegna dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio civile.

Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana, deve farsi assistere durante la pubblicazione da un traduttore – interprete munito di documento di riconoscimento.

Matrimonio civile: in caso di matrimonio con rito civile nel Comune di Monte Porzio Catone, la data deve essere concordata con l’Ufficio che verificherà la disponibilità delle date e delle sale per la celebrazione.

Successiva trascrizione del matrimonio religioso trasmesso dal Parroco (matrimonio con rito concordatario) o dal Ministro di culto (matrimonio secondo il rito di altri culti ammessi dallo Stato).

In entrambi i casi il matrimonio può essere celebrato dal 4° giorno successivo alla conclusione delle pubblicazioni, in mancanza di opposizioni.

REQUISITI

I futuri sposi devono possedere i seguenti requisiti:

  • Aver compiuto il 18° anno d’età (l’età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori);
  • La sanità mentale (l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio);
  • La libertà di “status”, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili;
  • L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi nei limiti indicati dall’art. 87 C.C. (alcuni impedimenti sono dispensabili);
  • Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso;
  • La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (il divieto temporaneo di nuove nozze non ha effetto se vi sia stata separazione legale ininterrotta per tre anni).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

In ogni caso i futuri sposi devono presentare:

  • Documento d’identità valido – per i cittadini stranieri (passaporto);
  • N. 1 marca da bollo da 16,00 euro (se gli sposi sono entrambi residenti in Monte Porzio Catone), oppure n. 2 marche da bollo da 16,00 euro (se uno degli sposi è residente in un altro Comune);
  • Per il matrimonio cattolico deve essere prodotta la richiesta del Parroco che ha proceduto alle pubblicazioni religiose;
  • Per il matrimonio religioso secondo i culti ammessi dallo Stato deve essere prodotta la richiesta del Ministro di culto (per informazioni più dettagliate è necessario rivolgersi all’ufficiale dello Stato Civile).

Gli altri documenti che servono per le pubblicazioni di matrimonio sono richiesti d’ufficio dall’ufficiale dello Stato Civile, ad eccezione di eventuali provvedimenti autorizzatori e del nulla osta o documento analogo che deve essere presentato dal cittadino straniero.

Per visualizzare le Pubblicazioni di Matrimonio in corso è necessario accedere nella sezione Albo Pretorio Online e impostare il filtro su “Pubblicazioni di matrimonio”

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 06/11/2023, 18:09