Matrimonio per cittadini stranieri

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Matrimonio

Data:

07 Luglio 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

Documentazione necessaria per i cittadini stranieri

Nulla osta a contrarre matrimonio (art. 116 Codice Civile) che può essere rilasciato:

  • dal Consolato o Ambasciata straniera in Italia, debitamente legalizzato dalla Prefettura di Roma o della città in cui ha sede il Consolato o Ambasciata;
  • dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dal Consolato o Ambasciata d’Italia nello Stato estero; (se nel nulla osta sono indicate le generalità dei genitori, non è necessario presentare l’atto di nascita, per la donna divorziata deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio; per la donna vedova deve essere indicata la data del decesso del coniuge).

N.B. Il rilascio del nulla osta è soggetto a normative specifiche (possono eventualmente essere rilasciati documenti analoghi previsti da leggi speciali).

Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza (esente da legalizzazione), da presentare per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 (Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Germania, Repubblica Moldova).

N.B. In presenza di specifici accordi internazionali o normative speciali, devono essere presentati altri documenti (ad esempio, per i cittadini statunitensi, australiani, i rifugiati politici, ecc.).

Per informazioni più dettagliate, occorre chiedere direttamente all’ufficiale di Stato Civile.

Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana, deve farsi assistere durante la celebrazione da un traduttore – interprete munito di documento di riconoscimento.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 07/11/2023, 10:11