ELEZIONI COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024

Dettagli della notizia

Modalità e termini di presentazione delle candidature per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Data:

24 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Le candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Monte Porzio Catone vanno presentate all’ufficio elettorale dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le elezioni, quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 10 Maggio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di Sabato 11 Maggio 2024.

Data la dimensione demografica del Comune di Monte Porzio Catone, sono 12 i consiglieri da eleggere oltre al Sindaco.

Le liste dovranno contenere un numero minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati, avendo cura di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi e dovranno essere sottoscritte da un numero minimo di 60 ed un massimo di 120 elettori.

La documentazione da presentare è la seguente:

  • Lista dei candidati con eventuali modelli separati;
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco;
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere comunale;
  • Certificati elettorali dei candidati (Sindaco e Consiglieri comunali);
  • Certificati elettorali dei sottoscrittori della lista (possono essere fatti cumulativi presso l’ufficio elettorale);
  • Contrassegno della lista: il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare. Si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); E’ necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. E’ opportuno altresì che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, si depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati “.jpeg” e “.pdf”.
  • Programma amministrativo (in duplice copia) sottoscritto dal candidato alla carica di Sindaco;
  • Certificati elettorali dei due delegati di lista.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

La sottoscrizione dei presentatori di lista dovrà essere autenticata.

Possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell’ambito di competenza territoriale dell’ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l’assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale.

Non sono valide le sottoscrizioni eventualmente raccolte precedentemente al 180°giorno rispetto al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Le sottoscrizioni delle liste possono essere effettuate presso l’Ufficio Elettorale secondo il calendario riportato negli allegati.

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LA CANDIDATURA DI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre i seguenti altri documenti:

  • una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine;
  • un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.

È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese…).

È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Si allega, altresì, il libretto “Pubblicazione n.1 – Edizione 2024”, redatto dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, riguardante le modalità di presentazione e ammissione delle candidature”.

Documenti

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 24/04/2024, 17:38