Certificazioni anagrafiche e dichiarazioni sostitutive

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Certificazioni e dichiarazioni

Data:

06 Luglio 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

ATTENZIONE: dall’1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

Certificati anagrafici
I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (tranne i casi di esenzione previsti dalla legge) e dei diritti di segreteria.
Costo dei certificati:

  • certificati anagrafici in bollo: € 0,70 di diritti di segreteria + € 16,00 di imposta di bollo
  • certificati anagrafici esenti da imposta di bollo: € 0,45 di diritti di segreteria (l’esenzione deve essere specificata nella richiesta del certificato)

Dichiarazione sostitutiva
E’ la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità CE;
  • di marchi;
  • di brevetti.

Chi può dichiarare:

  • cittadini italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari – minori, interdetti, inabilitati:

Come si presenta
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.La firma non va autenticata.

Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Normativa di riferimento

  • L. n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”). D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa “.
  • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 “Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • Circ. del Ministero dell’interno del 2 febbraio 1999 “Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
  • L. n. del 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 06/11/2023, 16:49