Descrizione
Quando: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Sabato chiuso.
L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL’ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE
- EMIGRAZIONE ALL’ESTERO
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili in basso), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
- direttamente all’ufficio anagrafe del Comune di Monte Porzio Catone in Via Roma, 5 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00,
- per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe – Comune di Monte Porzio Catone – Via Roma, 5 – 00078 Monte Porzio Catone (RM)
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.monteporziocatone@legalmail.it
- per posta elettronica al seguente indirizzo: anagrafe@comune.monteporziocatone.rm.it
- sul portale ANPR al seguente indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/
L’invio di cui al punto 4 è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Il Ministero dell’Interno, rispondendo alle sollecitazioni di molti comuni, ha emanato la Circolare n. 14 del 6.8.2014, con la quale ha chiarito i termini generali dell’impatto del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sulla gestione dell’anagrafe. Il Ministero, dopo avere ripercorso l’iter di approvazione della norma, rimarcando quale sia stata la volontà del legislatore rilevabile anche dagli atti parlamentari, afferma testualmente: “[…] appare agevole rilevare come l’incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell’acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell’iscrizione stessa […]”. leggi la circolare
IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE, NON SI PUO’ CHIEDERE LA RESIDENZA
Art. 5 – Lotta all’occupazione abusiva di immobili
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge
PROCEDURA SEGUITA DALL’UFFICIO ANAGRAFE
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficiale d’Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L’Ufficiale d’Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell’Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l’eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l’Ufficiale d’Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.